ASL CASERTA - VALIDITÀ DEI CODICI DI ESENZIONE PER REDDITO

Una circolare della Regione Campania, inviata ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali chiarisce i termini per la richiesta di rinnovo delle esenzioni per reddito, al fine di evitare possibili disagi ai cittadini che ne hanno diritto.

(Caserta, 03.04.2013). Dalla data del 31 marzo di quest’anno, i codici di esenzione ticket per reddito rilasciati nel 2012 cessano di avere validità.

Le persone residenti in Campania, aventi diritto al rinnovo, possono richiedere il rilascio del certificato provvisorio di esenzione presentando la domanda in qualsiasi momento successivo al 31 marzo 2013.

I cittadini titolari dei codici di esenzione E01 (meno di 6 anni di età o più di 65 anni); E03 ed E04 (titolari di assegni sociali o di pensioni minime) che nell’anno 2012 risultavano inseriti nelle liste degli esenti del sistema Tessera Sanitaria e che non hanno subito, nel corso di tale anno, variazioni di reddito, tali da far perdere loro il diritto all’esenzione, non dovranno recarsi agli sportelli dell’ Azienda Sanitaria e non dovranno presentare alcuna ulteriore documentazione, né domanda.

Queste persone, a partire dal primo aprile 2013, potranno verificare dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta la loro posizione di esenzione. Potranno in alternativa conoscere la propria condizione di esenti rivolgendosi agli sportelli URP del distretto di residenza, o collegarsi al portale dell’ASL Caserta raggiungibile tramite l’ 'indirizzo http://www.aslcaserta.it , dove, nell’apposita area dedicata, inseriranno le seguenti informazioni:

- codice fiscale

- ultime 6 cifre del numero di identificazione della sua tessera sanitaria

- data di scadenza tessera sanitaria

Solo se questi cittadini non risultassero inseriti negli elenchi, pur rientrando nelle condizioni specificate e cioè, riconoscimento di esenzione per reddito nel 2012 e condizioni economiche invariate, potranno produrre l’ autocertificazione e richiedere il certificato provvisorio di esenzione.

Per quanto riguarda i soggetti che nel 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito, essi possono presentare nuovamente l’autocertificazione, sempre che abbiano verificato con le modalità già chiarite, la presenza del loro nominativo negli elenchi.

I pazienti che negli anni dal 2010 al 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito e che, a seguito dei controlli effettuati, siano risultati non rientranti nel diritto all’esenzione, possono presentare una nuova autocertificazione attestando che il loro reddito nel 2012 si sia ridotto rispetto a quello dell’anno controllato, in misura tale da consentirgli di rientrare nei limiti stabiliti per il godimento dell’esenzione.

Le persone che rientrano nella categoria per il rilascio del codice E02 (Disoccupati), dovranno presentare un’ autocertificazione secondo uno specifico modello con il quale viene richiesto il rilascio del certificato provvisorio di esenzione.

I cittadini titolari del codice di esenzione E05 (ISEE inferiore ai 10.000 euro), del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti con reddito ISEE inferiore a 22.000 euro non dovranno recarsi agli sportelli per il rinnovo della loro esenzione in quanto il decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012 ha prorogato la validità di tali esenzioni fino al 31.05.2013.

Per i cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario (codice di esenzione E07) il beneficio è valido per tutto il periodo di sussistenza del diritto.

CONVEGNO A CASERTA DEI LIONS AL JOLLY HOTEL

Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 17:00 presso il Jolly Hotel di Caserta si terrà il convegno su legalità e giustizia sul tema "L'efficienza del Tribunale in Terra di Lavoro: esperienze e proposte".
Il Convegno - aperto alle istituzioni, agli operatori del settore ed alla cittadinanza - è volto ad analizzare le problematiche del funzionamento della Giustizia nella nostra Provincia, con riferimento alle emergenze degli organici e delle risorse, e con riguardo agli istituti processuali sovrabbondanti e defatigatori, e quindi a fornire spunti di proposte per il miglioramento del sistema da sottoporre alle autorità istituzionali preposte, al legislatore ed agli organi esecutivi.

Sono programmati i seguenti interventi:

Dott. Giancarlo De Donato

Presidente del Tribunale di S. Maria C.V.

Dott. Corrado Lembo

Procuratore Capo c/o il Tribunale di S. Maria C.V.

Avv. Alessandro Diana

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

Modererà i lavori l’Avv. Alberto Martucci

Segretario del Lions Club Caserta Host


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ha riconosciuto n. 3 crediti formativi per gli avvocati che presenzieranno all'evento.

ECCO COSA SI DICE IN CITTA'

A Santa Maria Capua Vetere finanche un cieco si sarebbe accorto che il mattone non portava da nessuna parte , invece l'occupazione è in ogni caso l'effetto trainante per un buon governo della città.

giovedì 13 settembre 2012

Certificazione e compensazione dei crediti delle imprese verso le P. A. INTERVENTO DEL DOTTOR LUIGI ARZILLO

I decreti del MEF sulla certificazione del credito alle imprese obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni.Consentite cessione o anticipazione sul credito stesso. La procedura per la compensazione tra debiti e crediti di enti diversi
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato recentemente 4 decreti sulla certificazione e compensazione dei crediti delle imprese verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) a seguito di varie, susseeguenti disposizioni del Governo Monti con il Decreto liberalizzazioni DL 1/2012 convertito in legge n. 27/2012  e con il Decreto 16/2012  che è interventuto sulla legislazione precedente  (DL 185/2008) . Si e data finalmente attuazione quindi alla possibilità per le imprese di accedere celermente alle risorse di liquidità di cui sono legittimamente titolari per far fronte alle difficoltà della congiuntura economica attuale .
I decreti sono pubblicati sul sito del Ministero: http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/index.asp.

Si chiarisce innanzitutto che le Pubbliche amministrazioni debitrici verso le imprese per somministrazione o fornitura di beni e  servizi hanno l’obbligo di rilasciare alle stesse una certificazione che i crediti sono non prescritti, liquidi, certi ed esigibili e disciplinano poi le condizioni per la compensazione di tali crediti con eventuali somme dovute alle amministrazioni stesse . Tale obbligo, inizialmente previsto come facoltà dalla legislazione precedente riservata a Regioni ed enti locali, è stato esteso anche  alle amministrazioni statali.
La certificazione obbligatoria dei crediti delle imprese
La certificazione obbligatoria dei crediti della PA verso le imprese per fornitura di beni, servizi e appalti è regolamentata da due diversi decreti riguardanti il primo lo Stato e gli enti pubblici nazionali il secondo le Regioni, enti locali e servizio sanitario nazionale  (decreto 12A06962 e 12A06963 del 25 maggio 2012). 
Non sono inclusi nell’ambito di applicazione della normativa le società partecipate e gli enti strumentali di questi soggetti. Non si applica la certificazione neppure ai crediti verso enti locali commissariati  o verso le Regioni sottoposte a piani di rieNtro dai deficit sanitari e relativi enti del SSN.
Tale certificazione consiste nel rilascio di un documento  da parte della  ente debitore pubblico    che  il credito è non prescritto , certo, liquido ed esigibile . Tale certificazione comporta la possibilità di cessione  del credito stesso a banche ed intermediari finanziari abilitati. 
 Le imprese dovranno presentare istanza di certificazione direttamente all’ente debitore, utilizzando il modello allegato ai decreti  alla quale le amministrazioni devono dare riscontro entro 60 giorni , ridotti a 30 giorni per regioni ed enti locali, sia in termini positivi che negativi  (ossia certificando l’esigibilità o l’insussistenza o inesigibilità anche parziale del credito) .  In caso di mancata risposta entro il termine  il creditore può richiedere la nomina di un commissario ad acta che provvede  al rilascio della certificazione entro 50 giorni dalla sua nomina. Non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle domande che vanno indirizzate  direttamente all’amministrazione dell’ente debitore
E’ in fase di preparazione una piattaforma elettronica  per  eseguire la presentazione telematica dell’istanza e il rilascio della certificazione  che consentirà anche  la cessione dei crediti  grazie ad un sistema di  identificazione univoca dei soggetti coinvolti ma nel frattempo esiste una modalità  ordinaria di presentazione dell’istanza mediante consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ministero ha chiarito che la modalità elettronica sarà operativa nel mese di ottobre e ricorda che solo nel caso di istanze presentate attraverso questa  piattaforma sarà possibile avvalersi delle procedure semplificate di cessione del credito a terzi. 
La compensazione dei crediti certificati con le somme dovute alle P.A.
Il ministero dell’Economia ha emesso successivamnte i due decreti datati 25 giugno 2012 che regolamentano la compensazione tra crediti delle imprese certificati dalle PA e eventuali debiti delle imprese stesse verso enti pubblici anche diversi dal quelli debitori per il tramite dell’agente di riscossione .(Decreti n. 12A07402   e 12A07403)  Il primo chiarisce la procedura per la compensazione tra debiti e crediti di enti diversi , il secondo regolamenta l’estinzione del credito tramite assegnazione di titoli di Stato ma il termine per le somme relative al 2011 è già scaduto.

Per la compensazione i crediti debbono ovviamente essere certificati come non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e possono essere utilizzati per pagare , anche parzialmente, somme dovute per iscrizione a ruolo relative a:
• Tributi erariali
• Tributi regionali e locali
• Contributi assistenziali e previdenziali e premi assicurativi obbligatori
• Altre somme dovute alla stessa amministrazione titolare del debito verso l’impresa certificato
• Oneri accessori aggi e spese a favore dell’agente della riscossione

La compensazione tra crediti e debiti con le P.A. , si effettua mediante richiesta all’agente della riscossione presentando la certificazione del credito ed indicando in caso di pagamento parziale quali debiti intende estinguere . L’agente della riscossione deve verificare entro tre giorni la validità della certificazione e in caso positivo l’amministrazione debitrice comunica entro 10 giorni dalla richiesta l’esito di tale verifica .
 L’attestazione di avvenuta compensazione viene fornita al creditore dall’agente della riscossione. In caso di compensazione parziale di un credito maggiore del debito, tale attestazione, insieme alla certificazione del credito , costituisce la prova per richiedere il credito residuo.
L’agente della riscossione non ha oneri per la compensazione effettuata e gli sono dovuti gli interessi di moda e l’aggio maturati dalla quantificazione del debito fino alla data di estinzione. L’ente debitore è tenuto al pagamento all’ente creditore dell’importo compensato entro 12 mesi dalla data della certificazione. Per pagamenti oltre il termine vengono applicati gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602 1973. Il mancato pagamento comporta riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente debitore, tranne nel caso si tratti di risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale in caso ciò sia impossibile si procede alla riscossione coattiva.cordialmente
studio dott.ARZILLO Luigi

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