ASL CASERTA - VALIDITÀ DEI CODICI DI ESENZIONE PER REDDITO

Una circolare della Regione Campania, inviata ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali chiarisce i termini per la richiesta di rinnovo delle esenzioni per reddito, al fine di evitare possibili disagi ai cittadini che ne hanno diritto.

(Caserta, 03.04.2013). Dalla data del 31 marzo di quest’anno, i codici di esenzione ticket per reddito rilasciati nel 2012 cessano di avere validità.

Le persone residenti in Campania, aventi diritto al rinnovo, possono richiedere il rilascio del certificato provvisorio di esenzione presentando la domanda in qualsiasi momento successivo al 31 marzo 2013.

I cittadini titolari dei codici di esenzione E01 (meno di 6 anni di età o più di 65 anni); E03 ed E04 (titolari di assegni sociali o di pensioni minime) che nell’anno 2012 risultavano inseriti nelle liste degli esenti del sistema Tessera Sanitaria e che non hanno subito, nel corso di tale anno, variazioni di reddito, tali da far perdere loro il diritto all’esenzione, non dovranno recarsi agli sportelli dell’ Azienda Sanitaria e non dovranno presentare alcuna ulteriore documentazione, né domanda.

Queste persone, a partire dal primo aprile 2013, potranno verificare dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta la loro posizione di esenzione. Potranno in alternativa conoscere la propria condizione di esenti rivolgendosi agli sportelli URP del distretto di residenza, o collegarsi al portale dell’ASL Caserta raggiungibile tramite l’ 'indirizzo http://www.aslcaserta.it , dove, nell’apposita area dedicata, inseriranno le seguenti informazioni:

- codice fiscale

- ultime 6 cifre del numero di identificazione della sua tessera sanitaria

- data di scadenza tessera sanitaria

Solo se questi cittadini non risultassero inseriti negli elenchi, pur rientrando nelle condizioni specificate e cioè, riconoscimento di esenzione per reddito nel 2012 e condizioni economiche invariate, potranno produrre l’ autocertificazione e richiedere il certificato provvisorio di esenzione.

Per quanto riguarda i soggetti che nel 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito, essi possono presentare nuovamente l’autocertificazione, sempre che abbiano verificato con le modalità già chiarite, la presenza del loro nominativo negli elenchi.

I pazienti che negli anni dal 2010 al 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito e che, a seguito dei controlli effettuati, siano risultati non rientranti nel diritto all’esenzione, possono presentare una nuova autocertificazione attestando che il loro reddito nel 2012 si sia ridotto rispetto a quello dell’anno controllato, in misura tale da consentirgli di rientrare nei limiti stabiliti per il godimento dell’esenzione.

Le persone che rientrano nella categoria per il rilascio del codice E02 (Disoccupati), dovranno presentare un’ autocertificazione secondo uno specifico modello con il quale viene richiesto il rilascio del certificato provvisorio di esenzione.

I cittadini titolari del codice di esenzione E05 (ISEE inferiore ai 10.000 euro), del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti con reddito ISEE inferiore a 22.000 euro non dovranno recarsi agli sportelli per il rinnovo della loro esenzione in quanto il decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012 ha prorogato la validità di tali esenzioni fino al 31.05.2013.

Per i cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario (codice di esenzione E07) il beneficio è valido per tutto il periodo di sussistenza del diritto.

CONVEGNO A CASERTA DEI LIONS AL JOLLY HOTEL

Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 17:00 presso il Jolly Hotel di Caserta si terrà il convegno su legalità e giustizia sul tema "L'efficienza del Tribunale in Terra di Lavoro: esperienze e proposte".
Il Convegno - aperto alle istituzioni, agli operatori del settore ed alla cittadinanza - è volto ad analizzare le problematiche del funzionamento della Giustizia nella nostra Provincia, con riferimento alle emergenze degli organici e delle risorse, e con riguardo agli istituti processuali sovrabbondanti e defatigatori, e quindi a fornire spunti di proposte per il miglioramento del sistema da sottoporre alle autorità istituzionali preposte, al legislatore ed agli organi esecutivi.

Sono programmati i seguenti interventi:

Dott. Giancarlo De Donato

Presidente del Tribunale di S. Maria C.V.

Dott. Corrado Lembo

Procuratore Capo c/o il Tribunale di S. Maria C.V.

Avv. Alessandro Diana

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

Modererà i lavori l’Avv. Alberto Martucci

Segretario del Lions Club Caserta Host


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ha riconosciuto n. 3 crediti formativi per gli avvocati che presenzieranno all'evento.

ECCO COSA SI DICE IN CITTA'

A Santa Maria Capua Vetere finanche un cieco si sarebbe accorto che il mattone non portava da nessuna parte , invece l'occupazione è in ogni caso l'effetto trainante per un buon governo della città.

domenica 14 ottobre 2012

CONVEGNO A CASERTA - ECCO LA RELAZIONE DEL PM ANTONELLA CANTIELLO SULLA CRISI DELL'EERA GLOBALE


Il sistema  tributario e l’attuale normativa penale


per sistema tributario si intende l’insieme delle norme di uno stato che regolano i tributi ovvero le Entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, prelevate ai privati in modo coattivo nell’esercizio di pubblici poteri.
Tutti i sistemi tributari si ispirano ai principi di efficienza economica- in relazione all’allocazione delle risorse-, di semplicità amministrativa,                di flessibilità, di trasparenza politica e di equità.
Il legislatore italiano ha inteso ispirare, dopo la radicale riforma del 1971, la propria azione in tale materia a tre obiettivi fondamentali:
adeguamento della capacità contributiva
semplificazione del sistema ( attraverso la riduzione delle imposte) 
lotta all’evasione
 
Le nuove soglie di punibilità introdotte dal Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138

Art. 2
Per quanto riguarda il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  è stata eliminata la circostanza attenuante integrata dall’ammontare di elementi passivi fittizi inferiore a euro 154.937,07.
In quel caso si prevedeva la reclusione da sei mesi a due anni, invece di quella base compresa tra un anno e sei mesi e sei anni, la quale oggi risulta l’unica applicabile.
Le modifiche al d.lg. 74/2000: stretta sui reati tributari 
Art. 3
Vengono poi ridotte le soglie di punibilità previste per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Il delitto è oggi punibile se l’imposta evasa supera trentamila euro e non più 77.468,53 euro.
Inoltre deve essere superata anche la seconda soglia, la quale è integrata se l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a euro 1 milione (rispetto a euro 1.549.370,70 della versione previgente).
 Art. 4
Anche per la dichiarazione infedele viene dimezzata la prima soglia di punibilità, relativa all’ammontare dell’imposta evasa (da euro 103.291,38 a euro 50 mila).
La seconda soglia non viene invece sostanzialmente toccata: l’importo è di 2 milioni di euro, rispetto ai 2.065.827,60 del regime previgente.
Art. 5
Anche per l’omessa presentazione della dichiarazione viene sensibilmente ridotta la soglia di punibilità, relativa all’ammontare dell’imposta evasa: da euro 77.468,52 a euro 30 mila.
 
Art. 8
Per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti  viene abrogata la circostanza attenuante che riduceva la sanzione detentiva se il falso importo indicato in fattura non superava euro 154.937,07 per periodo d’imposta (reclusione da 6 mesi a 2 anni)
Pertanto la pena secondo l’attuale normativa è in ogni caso compresa tra 1 anno e 6 mesi e 6 anni di reclusione.
 
La legge n. 148 ha integrato pure il regime delle pene accessorie, con l’esclusione della sospensione condizionale delle pena, per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto n. 74, nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari;
  b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.

Si noti che tale esclusione non riguarda i delitti di cui agli artt 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (Omesso versamento di IVA), 10-quater (Indebita compensazione) e 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).
Lo stesso pagamento del debito tributario (prima dell’apertura del dibattimento di primo grado: art 13) determina una minore riduzione della pena (“fino ad un terzo” rispetto al “fino alla metà” previgente).
In ogni caso, il pagamento del debito tributario costituisce – per tutti i delitti tributari - condicio sine qua non della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento).
Importante pure la modifica del regime della prescrizione (art 17).

Tra gli atti interruttivi, oltre a quelli tassativamente indicati dall’art 160 c.p., rientrano il verbale di constatazione e l’atto di accertamento delle relative sanzioni.
Restano fuori dall’ambito da quest’ultima modifica i menzionati delitti di cui agli artt 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto n.74.
Infine la legge n. 148 precisa – in maniera ultronea, in relazione alla necessaria operatività del divieto di retroattività delle norme sfavorevoli al reo - che le norme introdotte si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa (quindi dal 17 settembre 2011).

 



I 5 trucchi


Il primo esempio, classico, di elusione è quello di un’azienda che ha tre stabilimenti produttivi e ne vuole vendere uno. Con una semplice cessione pagherebbe un’imposta di registro del 3%, ma costituendo una società ad hoc, conferendole lo stabilimento e vendendo l’intero pacchetto (Spa e fabbrica), potrebbe riuscire a bypassare la tassa del 3%.
Il secondo esempio è il cosiddetto leveraged buy out”: la pratica per cui l’ azienda accende prima un finanziamento e compra poi un’altra impresa in utile, la incorpora con una fusione e quindi compensa i profitti della preda con gli interessi passivi del predatore. Risultato meno reddito e quindi meno tasse.

Dal terzo si passa agli esempi di elusione internazionale. Se i primi due si possono infatti fare “in casa”, per gli altri serve un pizzico di esterofilia in più e si deve scegliere uno di quei tanti Stati con “regime fiscale più favorevole”: una locuzione che abbraccia tutte le nazioni dove si pagano meno tasse rispetto all’Italia. Nella casistica internazionale rientra chi si finanzia da una consociata di un Paese fiscalmente più generoso, e lì sposta una fetta di reddito (gli interessi);
 
dalla stessa consociata si possono poi comprare merci a costi fuori mercato, trasferendole anche in questo caso ricavi e utili oppure c’è chi preferisce le  triangolazioni: dovendo vendere all’estero i propri prodotti, prima li fa passare per una società consociata in uno “Stato dal fisco leggero”, e quest’ultima poi li rivende alle altre consociate nei mercati di sbocco. In questo caso, la società “intramezzo” può comparare a 10 e rivendere a 12, realizzando senza quasi batter ciglio un margine del 20% a bassa, se non bassissima (a seconda della residenza), tassazione.

Il principio secondo cui l’elusione fiscale può assumere rilevanza penale è stato espresso nella sentenza – depositata in questi giorni – con cui la Corte ha riaperto il fascicolo sugli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Altre due recenti sentenze della Cassazione su argomenti fiscali hanno poi stabilito che: anche le aziende con sede legale e oggetto sociale all’estero, ma con cuore amministrativo in Italia, devono pagare le imposte a Roma; e (seconda sentenza) dovranno fare lo stesso anche le “stabili organizzazioni occulte” (e non solo quelle palesi come stabilimenti o filiali) di società estere in Italia.
 
Sono quasi il 50% in più rispetto al 2010 le segnalazioni di reati tributari arrivate alle procure nei primi sei mesi di quest'anno.
L'incremento maggiore riguarda gli illeciti legati ai mancati versamenti dell'Iva (+80%) e delle ritenute sugli stipendi dei dipendenti (+58%).
L'aumento delle notizie di reato dipende dalla crisi economica, ma è anche connesso alla possibilità per le Entrate di ottenere il raddoppio dei termini d'accertamento quando scatta il penale.
 Gli uffici giudiziari faticano però a smaltire la mole di nuovi fascicoli.

L’elusione fiscale puo avere rilevanza penale se si viola una specifica norma antielusiva


La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella Sentenza n. 7739,  depositata il 28 febbraio 2012,  ha concluso che l’elusione fiscale può rilevare penalmente, ma solo nel caso in cui il contribuente abbia  violato specifiche norme antielusive, restando irrilevanti ai fini penali le clausole antielusive generali.
Pertanto, poiché l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 è norma antielusiva che elenca anche specifiche  operazioni societarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti, eccetera), si dovranno valutare eventuali profili penali connessi alla potenziale qualificazione elusiva delle riorganizzazioni di imprese e gruppi societari.
A sostegno della propria tesi, la Corte ha posto i seguenti argomenti:
Nella definizione di imposta evasa è possibile ricondurre anche quella di imposta elusa
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, lettera f, del D.Lgs. n. 74/2000 per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.
 
Data l’ampia formulazione letterale della norma, l’imposta elusa è idonea a qualificarsi come imposta evasa ai fini del D.Lgs. n. 74/2000: “l’imposta elusa, che è, appunto, il risultato della differenza tra un’imposta effettivamente dovuta, cioè quella della operazione che è stata elusa, e l’imposta dichiarata, cioè quella auto liquidata sull’operazione elusiva”.
Elusione fiscale e abuso del diritto: l’imbarazzante posizione del Pubblico Ministero
 
In mancanza di una disposizione cui raffrontare la condotta elusiva e su cui parametrarne la rilevanza penale, si produce unicamente l’effetto di colmare le scrivanie dei Pubblici Ministeri i quali non possono inventare qualcosa che non c’è, o che non è stato tassativamente definito.
Non resta alloca che apperllari a Parmenide!
Conclusioni
 
Si spera che, nel restyling delle sanzioni da rendere proporzionali alla gravità delle condotte, il legislatore vorrà finalmente tracciare una linea d confine chiaro tra elusione ed evasione fiscale;
Dalla “scatola nera” della crisi finanziaria potremmo, solo in tal modo, recuperare i meccanismi patologici essenziali ed avere gli strumenti per combatterli.
In virtu’ della scelta di circoscrivere l’ambito  della punibilità penale, l’auspicio è che l’approvazione e fattuazione della delega escludano dal novero dei reati anche gli illeciti di omesso versamento che non siano sottesi dalla finalità di evasione.


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