ASL CASERTA - VALIDITÀ DEI CODICI DI ESENZIONE PER REDDITO

Una circolare della Regione Campania, inviata ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali chiarisce i termini per la richiesta di rinnovo delle esenzioni per reddito, al fine di evitare possibili disagi ai cittadini che ne hanno diritto.

(Caserta, 03.04.2013). Dalla data del 31 marzo di quest’anno, i codici di esenzione ticket per reddito rilasciati nel 2012 cessano di avere validità.

Le persone residenti in Campania, aventi diritto al rinnovo, possono richiedere il rilascio del certificato provvisorio di esenzione presentando la domanda in qualsiasi momento successivo al 31 marzo 2013.

I cittadini titolari dei codici di esenzione E01 (meno di 6 anni di età o più di 65 anni); E03 ed E04 (titolari di assegni sociali o di pensioni minime) che nell’anno 2012 risultavano inseriti nelle liste degli esenti del sistema Tessera Sanitaria e che non hanno subito, nel corso di tale anno, variazioni di reddito, tali da far perdere loro il diritto all’esenzione, non dovranno recarsi agli sportelli dell’ Azienda Sanitaria e non dovranno presentare alcuna ulteriore documentazione, né domanda.

Queste persone, a partire dal primo aprile 2013, potranno verificare dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta la loro posizione di esenzione. Potranno in alternativa conoscere la propria condizione di esenti rivolgendosi agli sportelli URP del distretto di residenza, o collegarsi al portale dell’ASL Caserta raggiungibile tramite l’ 'indirizzo http://www.aslcaserta.it , dove, nell’apposita area dedicata, inseriranno le seguenti informazioni:

- codice fiscale

- ultime 6 cifre del numero di identificazione della sua tessera sanitaria

- data di scadenza tessera sanitaria

Solo se questi cittadini non risultassero inseriti negli elenchi, pur rientrando nelle condizioni specificate e cioè, riconoscimento di esenzione per reddito nel 2012 e condizioni economiche invariate, potranno produrre l’ autocertificazione e richiedere il certificato provvisorio di esenzione.

Per quanto riguarda i soggetti che nel 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito, essi possono presentare nuovamente l’autocertificazione, sempre che abbiano verificato con le modalità già chiarite, la presenza del loro nominativo negli elenchi.

I pazienti che negli anni dal 2010 al 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito e che, a seguito dei controlli effettuati, siano risultati non rientranti nel diritto all’esenzione, possono presentare una nuova autocertificazione attestando che il loro reddito nel 2012 si sia ridotto rispetto a quello dell’anno controllato, in misura tale da consentirgli di rientrare nei limiti stabiliti per il godimento dell’esenzione.

Le persone che rientrano nella categoria per il rilascio del codice E02 (Disoccupati), dovranno presentare un’ autocertificazione secondo uno specifico modello con il quale viene richiesto il rilascio del certificato provvisorio di esenzione.

I cittadini titolari del codice di esenzione E05 (ISEE inferiore ai 10.000 euro), del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti con reddito ISEE inferiore a 22.000 euro non dovranno recarsi agli sportelli per il rinnovo della loro esenzione in quanto il decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012 ha prorogato la validità di tali esenzioni fino al 31.05.2013.

Per i cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario (codice di esenzione E07) il beneficio è valido per tutto il periodo di sussistenza del diritto.

CONVEGNO A CASERTA DEI LIONS AL JOLLY HOTEL

Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 17:00 presso il Jolly Hotel di Caserta si terrà il convegno su legalità e giustizia sul tema "L'efficienza del Tribunale in Terra di Lavoro: esperienze e proposte".
Il Convegno - aperto alle istituzioni, agli operatori del settore ed alla cittadinanza - è volto ad analizzare le problematiche del funzionamento della Giustizia nella nostra Provincia, con riferimento alle emergenze degli organici e delle risorse, e con riguardo agli istituti processuali sovrabbondanti e defatigatori, e quindi a fornire spunti di proposte per il miglioramento del sistema da sottoporre alle autorità istituzionali preposte, al legislatore ed agli organi esecutivi.

Sono programmati i seguenti interventi:

Dott. Giancarlo De Donato

Presidente del Tribunale di S. Maria C.V.

Dott. Corrado Lembo

Procuratore Capo c/o il Tribunale di S. Maria C.V.

Avv. Alessandro Diana

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

Modererà i lavori l’Avv. Alberto Martucci

Segretario del Lions Club Caserta Host


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ha riconosciuto n. 3 crediti formativi per gli avvocati che presenzieranno all'evento.

ECCO COSA SI DICE IN CITTA'

A Santa Maria Capua Vetere finanche un cieco si sarebbe accorto che il mattone non portava da nessuna parte , invece l'occupazione è in ogni caso l'effetto trainante per un buon governo della città.

martedì 9 ottobre 2012

Nuova responsabilità negli appalti solo per i contratti successivi al 12 agosto 2012

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40 di ieri, fornito alcuni rilevanti chiarimenti in ordine all’applicazione della normativa concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore (art. 13-ter del DL n. 83/2012). Si tratta di istruzioni che attenuano l’impatto della disciplina, che rischiava di determinare, su tutto il territorio nazionale, la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori (si veda “La nuova responsabilità negli appalti «frena» i corrispettivi” del 22 settembre 2012).
La circolare affronta i due temi ritenuti maggiormente critici: l’entrata in vigore della disposizione con i relativi effetti e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.
In riferimento all’entrata in vigore della nuova disciplina, il dubbio riguardava il momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto a verificare che il versamento delle ritenute e dell’IVA – scaduto alla data del pagamento del corrispettivo e relativo alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto – è stato correttamente eseguito dall’appaltatore/subappaltatore.
La soluzione dell’Agenzia delle Entrate risulta conforme ai principi dello Statuto del contribuente, oltre che opportuna. È chiarito, infatti, che le disposizioni dell’art. 13-ter del DL n. 83/2012 devono trovare applicazione solo per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della norma (12 agosto 2012) e la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (sempre che relativi a contratti post 11 agosto). In sostanza, trattandosi di un nuovo adempimento di natura tributaria che incide sul pagamento del corrispettivo e che potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati, deve trovare applicazione l’art. 3, comma 2, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Il secondo chiarimento dell’Agenzia riguarda la documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore. Come già anticipato su queste pagine, in base al dato della norma, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF imprese e dai professionisti abilitati, che rappresentano un costo per l’impresa, è possibile ritenere ugualmente forme ulteriori di documentazione idonee a tale fine. In particolare, è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 455/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. L’Agenzia delle Entrate conferma tale possibilità ed elenca le indicazioni che la dichiarazione sostitutiva deve contenere. In relazione all’IVA, tenendo anche conto delle problematiche già segnalate concernenti l’applicazione dell’IVA per cassa e del reverse charge, l’Agenzia chiarisce che la dichiarazione sostitutiva deve indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge. Nella dichiarazione sostitutiva vanno riportati anche gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA (e delle ritenute) sono stati effettuati.studio dott.ARZILLO Luigi



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