ASL CASERTA - VALIDITÀ DEI CODICI DI ESENZIONE PER REDDITO

Una circolare della Regione Campania, inviata ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali chiarisce i termini per la richiesta di rinnovo delle esenzioni per reddito, al fine di evitare possibili disagi ai cittadini che ne hanno diritto.

(Caserta, 03.04.2013). Dalla data del 31 marzo di quest’anno, i codici di esenzione ticket per reddito rilasciati nel 2012 cessano di avere validità.

Le persone residenti in Campania, aventi diritto al rinnovo, possono richiedere il rilascio del certificato provvisorio di esenzione presentando la domanda in qualsiasi momento successivo al 31 marzo 2013.

I cittadini titolari dei codici di esenzione E01 (meno di 6 anni di età o più di 65 anni); E03 ed E04 (titolari di assegni sociali o di pensioni minime) che nell’anno 2012 risultavano inseriti nelle liste degli esenti del sistema Tessera Sanitaria e che non hanno subito, nel corso di tale anno, variazioni di reddito, tali da far perdere loro il diritto all’esenzione, non dovranno recarsi agli sportelli dell’ Azienda Sanitaria e non dovranno presentare alcuna ulteriore documentazione, né domanda.

Queste persone, a partire dal primo aprile 2013, potranno verificare dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta la loro posizione di esenzione. Potranno in alternativa conoscere la propria condizione di esenti rivolgendosi agli sportelli URP del distretto di residenza, o collegarsi al portale dell’ASL Caserta raggiungibile tramite l’ 'indirizzo http://www.aslcaserta.it , dove, nell’apposita area dedicata, inseriranno le seguenti informazioni:

- codice fiscale

- ultime 6 cifre del numero di identificazione della sua tessera sanitaria

- data di scadenza tessera sanitaria

Solo se questi cittadini non risultassero inseriti negli elenchi, pur rientrando nelle condizioni specificate e cioè, riconoscimento di esenzione per reddito nel 2012 e condizioni economiche invariate, potranno produrre l’ autocertificazione e richiedere il certificato provvisorio di esenzione.

Per quanto riguarda i soggetti che nel 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito, essi possono presentare nuovamente l’autocertificazione, sempre che abbiano verificato con le modalità già chiarite, la presenza del loro nominativo negli elenchi.

I pazienti che negli anni dal 2010 al 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito e che, a seguito dei controlli effettuati, siano risultati non rientranti nel diritto all’esenzione, possono presentare una nuova autocertificazione attestando che il loro reddito nel 2012 si sia ridotto rispetto a quello dell’anno controllato, in misura tale da consentirgli di rientrare nei limiti stabiliti per il godimento dell’esenzione.

Le persone che rientrano nella categoria per il rilascio del codice E02 (Disoccupati), dovranno presentare un’ autocertificazione secondo uno specifico modello con il quale viene richiesto il rilascio del certificato provvisorio di esenzione.

I cittadini titolari del codice di esenzione E05 (ISEE inferiore ai 10.000 euro), del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti con reddito ISEE inferiore a 22.000 euro non dovranno recarsi agli sportelli per il rinnovo della loro esenzione in quanto il decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012 ha prorogato la validità di tali esenzioni fino al 31.05.2013.

Per i cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario (codice di esenzione E07) il beneficio è valido per tutto il periodo di sussistenza del diritto.

CONVEGNO A CASERTA DEI LIONS AL JOLLY HOTEL

Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 17:00 presso il Jolly Hotel di Caserta si terrà il convegno su legalità e giustizia sul tema "L'efficienza del Tribunale in Terra di Lavoro: esperienze e proposte".
Il Convegno - aperto alle istituzioni, agli operatori del settore ed alla cittadinanza - è volto ad analizzare le problematiche del funzionamento della Giustizia nella nostra Provincia, con riferimento alle emergenze degli organici e delle risorse, e con riguardo agli istituti processuali sovrabbondanti e defatigatori, e quindi a fornire spunti di proposte per il miglioramento del sistema da sottoporre alle autorità istituzionali preposte, al legislatore ed agli organi esecutivi.

Sono programmati i seguenti interventi:

Dott. Giancarlo De Donato

Presidente del Tribunale di S. Maria C.V.

Dott. Corrado Lembo

Procuratore Capo c/o il Tribunale di S. Maria C.V.

Avv. Alessandro Diana

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

Modererà i lavori l’Avv. Alberto Martucci

Segretario del Lions Club Caserta Host


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ha riconosciuto n. 3 crediti formativi per gli avvocati che presenzieranno all'evento.

ECCO COSA SI DICE IN CITTA'

A Santa Maria Capua Vetere finanche un cieco si sarebbe accorto che il mattone non portava da nessuna parte , invece l'occupazione è in ogni caso l'effetto trainante per un buon governo della città.

martedì 12 giugno 2012

CAMORRA - ECCO LA SENTENZA DEL CLAN IOVINE - C'E' ANCVHE IL CANCELLIERE OREFICE CHE E' STATO CONDANNATO



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Penale - Collegio "C"
D I S P O S I T IV 0
di sentenza pronunziato all’udienza del dodici giugno duemiladodici nel procedimento penale n. 1041/09 R.G. Mod. 16 (n. 10491/09 R.G. N.R. Mod. 21 D.D.A. Napoli ex 28515/03) e nei procedimenti riuniti a carico di Iovine Antonio + 80
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ll Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Penale, Collegio "C", nelle persone
dei magistrati:
dott. Gianpaolo Guglielmo Presidente
dott. Luigi D’Angiolella Giudiee
dott. Tommaso Perrella Giudice
Visti gli ant. 23 e 14 c.p.p., dichiara la propria incompetenza per materia nei confronti di Iovine Filomena in ordine al reato di cui al capo B e ordina trasmettersi gli atti al P.M. presso il competente Tribunale per i minorenni.
Visto l’art. 533 c.p.p., dichiara
Unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione, tra loro e con quelle piu gravi giudicate con sentenza 19.6.2008 della Corte di Assise di Appello di Napoli, irrevocabile il 15.1.2010, condanna Ioviue Antonio all’ulteriore pena di anni uno di isolamento diurno , a titolo di aumento ex artt. 81 cpv., 80 e 72 c.p.;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione, tra loro e con quella, ritenuta meno gave, di cui alla sentenza 19.6.2008 della Corte di Assise di Appello di Napoli, irrevocabile il 15.1.2010, condanna Iovine Mario alla pena di anni ventitré e mesi sei di reclusione per i reati di cui al presente procedimento, determina l’aumento ex art. 81 cpv. c.p. per il reato di cui al precedente giudicato in anni due di reclusione e, conseguentemente, la pena complessiva per il reato unificato in anni venticinque e mesi sei di reclusione;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuaziorle e ritenuto piu gave il reato associativo, eondanna Pagano Pasquale Gianluca alla pena di anni ventuno di reclusione;
— unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto pill grave il reato di cui al capo T, condanna Lanza Bruno alla pena di anni diciannove di reclusione ed euro tremilaseicento (€ 3.600,00) di multa;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto pir) grave il reato di cui al capo T, condanna Lauza Benito alla pena di anni diciassette di reclusione ed euro tremiladuecento (€ 3.200,00) di multa;
unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto piu grave il reato di cui al capo T, condanna Lanza Raffaele alla pena di anni quindici di reclusione ed euro duemilaottocento (€ 2.800,00) di multa;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di porto di armi da guerra, condanna Garofalo Andrea alla pena di anni quattordici e mesi sei di reclusionc ed euro milleseicento (€ 1.600,00) di multa;
— unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto piu grave il reato di cui al capo T, condanna Term Antonio alla pcna di anni quattordici e mcsi sei di reclusione ed euro tremila (€ 3.000,00) di multa;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto piu grave il reato di cui al capo T, condanna Morza Tommaso alla pena di anni quattordici e mesi uno di reclusione ed euro duemilanovecento (€ 2.900,00) di multa;
 

- unificate le violazione sotto ll vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato associative, condanna Grasso Renato alla pena di anni quattordici di reclusione;
— uniilcate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto piu grave il reato di tentata estorsione in danno di tale Salvatore, condanna De Luca Ernesto alla pena di anni tredici di reclusione ed euro duemila (€ 2.000,00) di multa;
- condanna Fontana Michele alla pena di anni dodici di reclusione ed euro duemila (€ 2.000,00) di multa;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di porto di armi da guerra, condanna Della Corte Nicola alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione ed euro novecentocinquanta (€ 950,00) di multa;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato associative, condanna Grasso Francesco alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto piu grave il reato di riciclaggio, condanna De Novellis Rosa alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro duemilatrecento (€ 2.300,00) di multa;
— unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto piu grave il reato di tentata estorsione aggravata, condanna Avallone Enrichetta alla pena di anni otto di reclusione ed euro milletrecento (€ 1.300,00) di multa;
- condanna Di Martino Antonio alla pena di anni otto di reclusioneg
— unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto piu grave il reato di ricettazione, condanna Di Bello Mario alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro millequattrocento (€ 1.400,00) di multa;
- condanna Capoluongo Giacomo alla pena di anni sei di reclusione;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto piu grave il reato associativo, condanna Del Frate Gianluca alla pena di ami sci di reclusione;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto pih grave il reato di corruzione, condanna Orefice Antonio alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione;
- riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, condanna Candela Michele alla pena dl anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro duemilacinquecento (€ 2.500,00) di multa;
- condanna De Luca Teresa alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro
milleseicento (€ 1.600,00) di multa;
— riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, unificate le violazioni sotto
il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di reimpiego, condanna Barracca Marcellino alla pena di anni cinque di reclusione ed euro duemila (€ 2.000,00) di multa;
- riconosciute le circostanza attenuanti generiche equivalenti, unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto piu grave il reato di ricicla,io inerente al pagamento del mutuo, condanna Di Chiara Armando alla pena di anni cinque di reclusione ed euro milleselcemo (€ 1.600,00) di multa;
- riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di reimpiego, condanna Di Rosa Alessandro alla pena di anni cinque di reclusione ed euro duemila (€ 2.000,00) di multa;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di corruzione, condanna Garofalo Raffaele alla pena di anni cinque di reclusione;
- riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, unificate le violazioni sotto A il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di reimpiego, condanna Grassi Massimiliano alla pena di armi cinque di reclusione ed euro duemila (€ 2.000,00) dimulta;
- condanna Caterino Ernesto alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;
- condanna Martinelli Teresa alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro milleduecento (S 1.200,00) di multa;
- condanna Bianco Paolo alla pena di anni quattro di reclusione;
- condanna Mangiacapra Tommaso alla pena di anni quattro di reclusione
- riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, uniticate le violazionl sotto il vincolo della continuazione e ritenuto piir grave il reato di riciclaggio inerente al pagamento del mutuo, condanna Di Chiara Giuseppe alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro mille (€ 1.000,00) di multa;
- riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 628 comma 3, n. 3, c.p., condanna Iovine Anna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro quattrooento (€ 400,00) dl multa;
— unificata la violazione sotto il vincolo della continuazione con quella, ritenuta più grave, di cui alla sentenza 19.6.2008 della Corte di Assise di Appello di Napoli, irrevocabile il 15.1.2010, condanna De Luca Corrado all’ulteriore pena di anni tre di reclusione, a titolo di aumento ex art. 81 cpv. c.p.;

— riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravate di cui all’art. 1 12 n. 1 c.p., unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione e ritenuta più grave la ricettazione degli immobili, condanna lovine Oreste alla pena di anni tre di reclusione ed euro seicento (€ 600,00) di multa;
— riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, condanna Pagano Antonio alla pena di anni tre di reclusione ed euro mille (€ 1.000,00) di multa;
- riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’art. ll2 n. 1 c.p., condanna Iovine Filomena alla pena di armi due di reclusione ed euro quattrocento (E 400,00) di multa, pena detentiva sospesa;
- riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 112 n. 1 c.p., condanna lovine Francesca alla pena di anni due di reclusione ed euro quattrocento (€ 400,00) di multa, pena sospesa;
- riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, condanna De Luca Carmela alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro seicento (€ 600,00) di multa, pena sospesa;
- unificata la violazione sotto il vincolo della continuazione con quelle gia unificate con sentenza 21.12.2011 della Corte di Appello di Napoli, irrevocabile il 5.5.2012, e ritenuta meno grave quella di cui al presente procedimento, condanna Virgilio Claudio Giuseppe all’ulteri0ne pena di anni uno di reclusione, a titolo di aumento ex art. 81 cpv. c.p.;
· unificata la violazione con quelle, ritenute piu gravi, di cui alla sentenza 19.6.2008 della Corte di Assise di Appello di Napoli, irrevocabile il 15.1.2010, condanna Diana Giuseppe all’ulteriore pena di anni uno di isolamento diumo, a titolo di aumento ex artt. 81 epv., 80 e 72 c.p.;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione, tra loro e con quelle, ritenute più gravi, di cui alla semenza 19.6.2008 della Corte di Assise di Appello di Napoli, irrevocabile il 15.1.2010, condanna Martinelli Enrico all’ulteriore pena di anni uno di isolamento diurno, a titolo di aumento ex artt. 81 cpv., 80 e 72 c.p.—
Visto 1’art. 535 c.p.p. condanna i predetti imputati al pagamento delle spese processuali e Iovine Antonio, Avallone Enrichetta, Barracca Marcellino, Bianco Paolo, Capoluongo Giacomo, De Luca Corrado, De Luca Emesto, De Novellis Rosa, Della Corte Nicola, Del Frate Gianluca, Di Bello Mario, Di Chiara Armando, Di Chiara Giuseppe, D1 Martino Antonio, Di Rosa Alessandro, Diana Giuseppe, Fontana Michele, Garofalo Andrea,Garofalo Ralfaele, Grassi Massimiliano, Grasso Francesco, Grasso Renato, Iovine Anna, Iovine Mario lovine Oreste, Lanza Benito, Lanza Bruno, Lanza Raffaele, Mangiacapra Tommaso, Martinelli Enrico, Morza Tommaso, Orefice Antonio, Pagans Antonio, Pagano Pasquale Gianluca, Terzo Antonio e Virgilio Claudio Giuseppe anche al pagamento delle spese di custodia cautelare.
Visti gli artt. 29 e 32 c.p., applica ad Avallone Enrichetta, Capoluongo Giacomo, De Luca Emesto, De Novellis Rosa, Della Corte Nicola, Di Bello Mario, Di Martino Antonio, Fontana Michele, Garofalo Andrea, Grasso Francesco, Grasso Renato, lovine Mario, Lanza Benito, Lanza Bruno, Lanza Raffaele, Morza Tommaso, Oretice Antonio, Pagans Pasquale Gianluca e Terzo Antonio le pene accesssrie dell’interdizi0ne perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena.
Visto Part. 29 c.p., applica a Barracca Marcellino, Bianco Paolo, Candela Michele,
Caterino Ernesto, De Luca Teresa, Del Frate Gianluca, Di Chiara Armando, Di Chiara
Giuseppe, Di Rosa Alessandro, Garofalo Raffaele, Grassi Massimiliano, Iovine Anna,
Mangiacapra Tommaso, Martinelli Teresa e Pagano Antonio la pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici  per anni cinque.
Visto l’art. 32 quater c.p., applica a Del Frate Gianluca, Grasso Francesco, Grasso Renato, lovine Mario, Lanza Raffaele e Morza Tommaso la pena accessoria dell’incapacità di_ contrattare con la pubblica amministrazione.
Visto l’art. 32 quirlquies c.p., applica ad Orefice Antonio la pena accessoria della
estinzione del rapporto di impiego con il Ministero della Giustizia.
Visti gli arti. 103, 216 e 230 c.p., dichiara Grasso Renato delinquente abituale e, per
effetto, ordina che, a pena espiata, lo stesso sia assegnato a una colonia agricola per anni tre e, all’esito, sia sottopssto a liberta vigilaza per anni uno;
Visti gli art!. 230 e 417 c.p., ordina che, a pena espiata, lovine Antonio, Avallone Enrichetta, Capoluongo Giacomo, De Luca Corrado, De Luca Emesto, De Novellis Rosa, Della Corte Nicola, Del Frate Gianluca, Di Martino Antonio, Diana Giuseppe, Fontana Michele, Garofalo Andrea, Grasso Francesco, Iovine Mario, Lanza Benito, Lanza Bruno, Lanza Raffaele, Martinclli Enrico, Monza Tommaso, Pagans Pasquale Gianluca, Terzo Antonio e Virgilio Claudio Giuseppe siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
VISTO  L’ART 531 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere
nei confronti  di Bianco Paolo in ordine al reato di cui agli artt. 110, 477 e 482 c.p. c 7
D.L. 152/91 — cosi qualificato e ritenuto il fatto contestato al capo F relativo a1l’alterazione della carta di identità - perché estinto per intervenuta  prescrizione;
nei confronti di Coppola Egidio in ordine al reato di cui al capo A per il precedente giudicato di cui alla sentenza 28.2.2007 G.u.p. Napoli, irrevocabile il 18.6.2010;
nei confronti di Coppola Cristofaro in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 379-
378 comma 2 c.p., commesso in concorso con Matarazzo Rita - cosi qualificato e ritenuto il fatto contestato al capo A - perché estinto per intervenuta prescrizionc;
nei confronti di De Novellis Rosa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 477 c 482 c.p. c 7 D.L, 152/91 · cosi qualificato e ritenuto il fatto contestato al capo F relativo
all’alterazione della carta di identità - perché estinto per intervenuta prescrizione; nonché in ordine al reato di cui al capo BB relativamente alla cessione delle quote della 0R.Fl Costruzioni al Barracca  al Di Rosa, esclusa l’aggravante di cui a1l’art. 7 D.L. 152/91, perché estinto per intervenuta prescrizione;
nei confronti di De Novellis Rosario in ordine al reato di cui al capo BB relativamente
alla cessione delle quote della OR.Fl Costruzioni al Barracca e al Di Rosa, esclusa
l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91, perché estinto per intervenuta prescrizione;
nci c0n&0nti di Della Corte Nicola in ordine al reato di cui agli am. 110 e 326 c.p.
ascrittogli al capo L, esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91, perché estinto per intervenuta prescrizione;
nei confronti di Di Grazia Luigi in ordine al reato di cui al capo Z perché estinto per
morte dell’imputato;
nei confronti di Matarazzo Rita in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 379-378 comma 2 c.p., cosi qualificato e ritenuto il fatto contestato al capo C ed esc1usal’aggravante di cui al1’art. 7 D.L. 152/91 - perché estinto per intervenuta prescrizione; nci confronti di Misso Giuseppe in ordine al rcato di cui al capo A per il precedente giudicato di cui alla sentenza 6.10.2006 Tribunale S. Maria C. V., irrevocabile il 10.11.2011;
nei confronti di Terzo Antonio in ordine al reato di cui agli arti. 110, 477 c 482 c.p. e 7 D.L. 152/91 - cosi qualificato e ritenuto il fatto contestato al capo F relativo all’alterazione della carta di identità nonché in ordine al reato di cui a1l’art. 490 c.p. contestato al medesimo capo F perché estinti per intervenuta prescrizione;
nei confronti di Traehino Luigia in ordine al reato di cui agli am. 110, 326, 61 n. 2 c.p. di cui al capo L, esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/9l, perché estimo per intervenuta prescrizione
nei confronti di Virgilio Claudio Giuseppe in ordine al reato di cui al capo A, relativamente ai fatti commessi a far data dal marzo 2004, per il precedente giudicata di cui alla sentenza 21.12.201] della Corte di Appello di Napoli, irrevocabile il 5.5.2012;
nei confronti di Zagaria Michele in ordine al reato di cui al capo A per essere stata già esercitata l’azione penale per il medesimo fatto nel procedimento n. 37219/2002 R.G. N.R. Mod. 21 D.D.A. di Napoli e n. 1321/2007 R.G. Mod. 16 Tribunale S. Maria C. V.-
Visto l’art. 530 c.p.p.,
assolve
Iovine Antonio dalle residue imputazioni di cui al capo S per non aver commesso il fatto, relativamente all’epis0di0 in danno di Chianese Nicola, e perché il fatto non sussiste,relativamente agli altri episodio dai reati di cui al capo AA perché non punibile in quanto autore del reato presupposti dal reato continuato di cui al capo CC per non aver commesso il fatto
Andreozzi Vincenzo dal reato di cui al capo DD perché il fatto mm costituisce reato;
Barracca Marcellino dal reato di cui all’art. 648 bis c.p. ascrittogli al capo AA relativo alla vendita di unità immobiliari in favore di terzi di buona fede perché non punibile in quanto autore del reato presupposto di reimpiego;
Bianco Paolo dal reato di cui a|l’art. 490 c.p. ascrittogli al capo F per non aver commesso il fatto;
Candela Michele dalle residue condotte ascrittegli ai capi AA e BB perché non punibile in quanto autore del reato presupposto
Cantile Francesco dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto;
Cecoro Antonio dai reati di cui al capo M perché il fatto non sussiste;
Cecorn Daniele Raffaele dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto;
Cecoro Silvio dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fattog
Cerullo Antonio dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fattog
Chiacchio Francesco dal reato di cui al capo DD perché il fatto non ccstituisce reato;
13 

De Luca Elisa dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto
De Luca Ernesto dai reati di cui al capo M perché il fatto non sussiste; dalle residue nimputazioni di cui al capo S per non aver commesso il fatto, relativamente all’episodio in danno di Chianese Nicola, e perché il fatto non sussiste, relativamente agli altri episodi; dal reato di cui al capo Z perché il fatto non sussiste; dai reati di cui ai capi AA e BB per non aver commesso il fatto; _ -
De Novellis Carla dai reati di cui ai capi A e T per non aver commesso il fatto;
De Novellis Raffaela dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo T1 perché il fatto non sussiste;
De Novellis Rosa dal reato di cui all’art. 490 c.p. ascrittole al capo F per non aver commesso il fatto; dalle residue condotte di cui ai capi AA e BB perché non punibile in quanto autrice del reato presupposto;
De Novellis Rosario da] reato di cui al capo AA relativamente all’acquisto di una quota della OR.FI Costruzioni perché il fatto non sussiste;
De Pascale Vincenzo dal reato di cui al capo Z perché il fatto non sussiste;
Della Corte Nicola dal reato di cui al capo I2 perché il fatto non sussiste e dal delitto di favoreggiamento ascrittogli al capo L perché non punibile in quanto autore cle] ream presupposto;
Della Volpe Vincenzo dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto;
Diana Nicola dal reato di cui al capo DD perché il fatto non costituisce reato;
Di Bello Luigi dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto;
Di Bello Mario dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto e dal reato di
cui al capo I2 perché il fatto non sussiste;
Di Chiara Armando dalle residue condotte di cui al capo AA, in esso assorbite quelle
di cui al capo BB, perché non punibile in quanto autore del reato presupposto;
Di Chiara Giuseppe dalle residue condotte di cui al capo AA, in esso assorbite quelle di cui al capo BB, perché non punibile in quanto autore del reato presupposto;
Di Martino Antonio dal reato continuato di cui al capo T per non aver commesso il
fatto;
Di Rosa Alessandro dal reato di cui all’an. 648 bis c.p, ascrittogli al capo AA relativo alla vendita di unita immobiliari in favore di terzi di buona fede perché non punibile in quanto autore del reato presupposto di reimpiego;
Diana Giuseppe dal reato di cui al capo O perché ll fatto non sussiste;
Diana Salvatore del reato di cui agli am. 378 comma 2 c.pl e 7 D.L. 152/91 - cosiqualificato e ritenuto nei suoi confronti il fatto contestato al capo A - perché non punibile ai sensi dell’art. 384 c.p. e dai reati di cui ai capi AA e BB per non aver commesso il fatto;
Ferri Antonio e Ferri Francesco dai reati di cui ai capi A e T per non aver commesso il
fatto;
Fontana Nicola dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto;
Garofalo Andrea dal reato di cui al capo I2 perché il fatto non sussiste, dai reati di cui
al capo S per non aver commesso il fatto, relativamente agli episodi in danno di tale
Salvatore e di Chianese Nicola, e perché il fatto non sussiste, relativamente agli altri
episodi, nonché dal reato di cui al capo MM per non aver commesso il fatto;
Garofalo Claudio dai reati di cui ai capi AA e BB perehé il fatto non sussiste, quanto alla costituzione della "Plastic Delta Company s.r.l.", poi OR.FI Costruzioni, e all’acquisto da parte della stessa del terreno in Aversa, e per non aver ccmmesso il fatto, quanto alle residue condotte;
Giannetti Francesco dal reato di cui al capo DD perché il fatto a lui ascritto non sussiste;
Grassi Massimiliano dal reato di cui all’art. 648 bis c.p. ascrittogli al capo AA relativo alla vendita di unita immobiliari in favore di terzi di buona fede perché non punibile in quanto autore del reato presupposto di reimpiego;
Grasso Luciano dal reato di cui al capo DD perché il fatto non costituisce reatog
Iovine Filomena dalla residua imputazione di cui ai capi AA e BB perché non punibile in quanto autrice del reato presupposto;
Iovine Francesca dalla residua imputazione di cui ai capi AA e BB perché non punibile in quanto autrice del reato presupposto;
Iovine Giuseppe dai reati di cui ai capi A ed MM per non aver commesso il fattog ·
Iovine Mario dal reato di cui al capo LL per non aver commesso il fatto e dalle residue imputazioni ascrittegli al capo 3 del riunito procedimento n. 1672/2009 perché il fatto non sussiste;
Iovine Oreste dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto e dalla residua imputazione di cui ai capi AA e BB perché non punibile in quanto autore del reato presupposto 
Lamberti Antonio dal reato di cui al capo DD perché il fatto non costituisce reato;
Lanza Benito dalle residue imputazioni di cui al capo S per non aver commesso il fatto, relativamente all’episodio in danno di tale Salvatore, e perché il fatto non sussiste, relativamente agli altri episodi;
Lanza Bruno dal reato di cui al capo B per non aver commesso il fatto, dalle residue imputazioni di cui al capo S perché il fatto non sussiste nonché dal delitto di cui agli artt. 110, 390 c.p. e 7 D.L. 152/91 - cosi ritenuto e qualificato il fatto relative alla procurata inosservanza del1’ordine di esecuzione di pena 10.11.2004 contestato al capo V · perché non punibile in quanto autore del reato presupposto;
Manno Gaetano dai reati di cui ai capi A e T per non aver commesso il fatto;
Martinelli Nicola dal reato continuato di cui al cape T per non aver commesso il fatto;
Pagano Antonio dai reati di cui ai capi A, I e Il per non aver commesso il fatto e dal
reato di cui al capo I2 parchè il fatto non sussiste;
Pagano Pasquale Gianluca dal reato di cui al capo I2 perché il fatto non sussiste e dai
reati di cui al capo B del riunito procedimento n. 183/2010 R.G. Mod. 16 (n. 28558/09 R.G. N.R. Mod. 21) perché il fatto non sussiste, quanto all’ipotesi di cui all’art. 9 L. 497/ 1974, e per non aver commesso il fatto, quanto alle condotte di porto delle armi clandestine e da guerra rinvenute;
Petrillo Antonio dal reato di cui al capo DD perché il fatto non costituisce reatog
Pirozzi Giancarlo dal reato di cui al cape DD perché il fatto non costituisce reato;
Riccardo Michele dai reati di cui ai capi AA e BB, relativamente alle condotte a lui
ascritte, perché il fatto non sussiste;
Sicurezza Nicola dai reati di cui ai capi A e T per non aver commesso il fatto, dal reato di cui al capo S per non aver commesso il fatto, relativamente agli episodi di tale Salvatore e di Chianese Nicola, e perché il fatto non sussiste, relativamente agli altri episodi;
Terzo Antonio dai reati di cui al capo S per non aver commesso il fatto, relativamente agli episodi in danno di tale Salvatore e di Chianese Nicola, e perché il fatto non sussiste,relativamente agli altri episodi, nonché dai reati di cui ai capi AA, BB ed MM per non aver commesso il fatto;
Traettino Luigia dal delitto di favoreggiamento ascrittole al cape L perché non punibile ai sensi dell’art. 384 c.p.; 
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Vitale Francesco dal reato di cui al capo N perché il fatto non costituisce reato.
Visto l’art. 300 c.p.p.,
dichiara cessata l’efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Di Martino Antonio e, per l’effetto, ordlna l’immediata scarcerazione del predetto imputato se non detenuto per allra causa;
dichiara cessata Peflicacia delle misure cautelari applicate ai sensi dell’art. 307 comma l bis a Della Volpe Vincenzo.
Visti gli artt. 240, 416 bis comma 7, c.p., 323 c.p.p. e 12 sexies D.L. 306/192,
dispone il dissequestro e l’immediata restituzione
- in favore di Capoluongo Giacomo delle quote di comproprietà a lui spettanti sui beni immobili in agro del Comune di Santi Cosma e Damiano, foglio 65, particelle da 1 a 5;
— in favore di Di Bello Mario dell’immobile in San Cipriano d’Aversa alla via Giacomo Leopardi 15, foglio 5, p.lle 5283 sub 2 e sub 3;
- in favore di Diana Salvatore di tutti i beni in sequestro a lui intestati;
- in favore di Grassi Massimiliano delle unita immobiliari a lui intestate in Aversa, viale della Liberta, foglio 4, p.lla 5227, sub 6 e sub 2;
- in favore di Iovine Mario dell’appartamento in Roma alla via Di Acilia 102, in catasto nal foglio ll ll, p.lla 2, sub. 514, e dell’autorimessa in Roma, alla via Alessandro Capalti, in catasto al foglio ll ll, p.lla 2, sub. 508;
- dei beni sequestrati nei confronti di Lamberti Antonio e di Della Volpe Angela;
- dei beni sequestrati nei confronti di Della Volpe Vincenzo e Perazzini Barbara Laura;
- in favore di Pagano Pasquale Gianluca dei terreni in Castel Voltumo, foglio 41, p.lle 781, 785 e 790, e foglio 5, p.lla 813, ed in favore di Zippo Stefania dell’autovettura Fiat ldea tg. CV993VL, del motociclo Piaggio tg. DE43795 e dell’autovettura Volkswagen tg. CV844BM;
— in favore di Petrillo Carmine dell’autorimessa in Aversa, viale della Liberta, foglio 4, p.lla 5227, sub. 10;
- in favore di Terzo Antonio delle quote di comproprietà dei terreni in S. Marcellino, loc. “Santa Croce", in catasto al foglio 1, particella 216 e particella 876 nonché delle autovettura Lancia Y tg. DC523LC e Nissan Micra tg. DE732WW.
Dispone la confisca di quant’altro in sequestro e il versamento delle armi e delle munizioni alla Direzione dell’Artiglieria territorialmente competente.
 Dispone la comunicazione, per estratto, del presente dispositive ai custodi giudiziari deibeni in sequestro per quanto di competenza.
Visto l’art. 207 comma 2 c.p.p., dispone la trasmissione al Pubblico Ministero in sede degli atti relativi alle deposizioni rese dai testi Russo Antonio, Laudante Domenico,
Cacciapuoti Domenico, Forchia Domenico, Zaccariello Vincenzo, Lombardi Andrea,
D’Alessio Raffaele, De Ncvellis Guido, Miraso Aristide, Gallo Massimo, Pellegrino
Vincenzo e Santoro Arcangelo.

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