ASL CASERTA - VALIDITÀ DEI CODICI DI ESENZIONE PER REDDITO

Una circolare della Regione Campania, inviata ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali chiarisce i termini per la richiesta di rinnovo delle esenzioni per reddito, al fine di evitare possibili disagi ai cittadini che ne hanno diritto.

(Caserta, 03.04.2013). Dalla data del 31 marzo di quest’anno, i codici di esenzione ticket per reddito rilasciati nel 2012 cessano di avere validità.

Le persone residenti in Campania, aventi diritto al rinnovo, possono richiedere il rilascio del certificato provvisorio di esenzione presentando la domanda in qualsiasi momento successivo al 31 marzo 2013.

I cittadini titolari dei codici di esenzione E01 (meno di 6 anni di età o più di 65 anni); E03 ed E04 (titolari di assegni sociali o di pensioni minime) che nell’anno 2012 risultavano inseriti nelle liste degli esenti del sistema Tessera Sanitaria e che non hanno subito, nel corso di tale anno, variazioni di reddito, tali da far perdere loro il diritto all’esenzione, non dovranno recarsi agli sportelli dell’ Azienda Sanitaria e non dovranno presentare alcuna ulteriore documentazione, né domanda.

Queste persone, a partire dal primo aprile 2013, potranno verificare dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta la loro posizione di esenzione. Potranno in alternativa conoscere la propria condizione di esenti rivolgendosi agli sportelli URP del distretto di residenza, o collegarsi al portale dell’ASL Caserta raggiungibile tramite l’ 'indirizzo http://www.aslcaserta.it , dove, nell’apposita area dedicata, inseriranno le seguenti informazioni:

- codice fiscale

- ultime 6 cifre del numero di identificazione della sua tessera sanitaria

- data di scadenza tessera sanitaria

Solo se questi cittadini non risultassero inseriti negli elenchi, pur rientrando nelle condizioni specificate e cioè, riconoscimento di esenzione per reddito nel 2012 e condizioni economiche invariate, potranno produrre l’ autocertificazione e richiedere il certificato provvisorio di esenzione.

Per quanto riguarda i soggetti che nel 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito, essi possono presentare nuovamente l’autocertificazione, sempre che abbiano verificato con le modalità già chiarite, la presenza del loro nominativo negli elenchi.

I pazienti che negli anni dal 2010 al 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito e che, a seguito dei controlli effettuati, siano risultati non rientranti nel diritto all’esenzione, possono presentare una nuova autocertificazione attestando che il loro reddito nel 2012 si sia ridotto rispetto a quello dell’anno controllato, in misura tale da consentirgli di rientrare nei limiti stabiliti per il godimento dell’esenzione.

Le persone che rientrano nella categoria per il rilascio del codice E02 (Disoccupati), dovranno presentare un’ autocertificazione secondo uno specifico modello con il quale viene richiesto il rilascio del certificato provvisorio di esenzione.

I cittadini titolari del codice di esenzione E05 (ISEE inferiore ai 10.000 euro), del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti con reddito ISEE inferiore a 22.000 euro non dovranno recarsi agli sportelli per il rinnovo della loro esenzione in quanto il decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012 ha prorogato la validità di tali esenzioni fino al 31.05.2013.

Per i cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario (codice di esenzione E07) il beneficio è valido per tutto il periodo di sussistenza del diritto.

CONVEGNO A CASERTA DEI LIONS AL JOLLY HOTEL

Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 17:00 presso il Jolly Hotel di Caserta si terrà il convegno su legalità e giustizia sul tema "L'efficienza del Tribunale in Terra di Lavoro: esperienze e proposte".
Il Convegno - aperto alle istituzioni, agli operatori del settore ed alla cittadinanza - è volto ad analizzare le problematiche del funzionamento della Giustizia nella nostra Provincia, con riferimento alle emergenze degli organici e delle risorse, e con riguardo agli istituti processuali sovrabbondanti e defatigatori, e quindi a fornire spunti di proposte per il miglioramento del sistema da sottoporre alle autorità istituzionali preposte, al legislatore ed agli organi esecutivi.

Sono programmati i seguenti interventi:

Dott. Giancarlo De Donato

Presidente del Tribunale di S. Maria C.V.

Dott. Corrado Lembo

Procuratore Capo c/o il Tribunale di S. Maria C.V.

Avv. Alessandro Diana

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

Modererà i lavori l’Avv. Alberto Martucci

Segretario del Lions Club Caserta Host


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ha riconosciuto n. 3 crediti formativi per gli avvocati che presenzieranno all'evento.

ECCO COSA SI DICE IN CITTA'

A Santa Maria Capua Vetere finanche un cieco si sarebbe accorto che il mattone non portava da nessuna parte , invece l'occupazione è in ogni caso l'effetto trainante per un buon governo della città.

martedì 29 maggio 2012

AGENZIA ENTRATE - Avellino, siglata la prima mediazione in Campania

“Far pace” con il Fisco conviene


E’ la Direzione provinciale delle Entrate di Avellino a definire la prima mediazione tra l’Amministrazione finanziaria e un contribuente. Sulla base del numero dei ricorsi presentati nel 2011 (circa 26.000), il nuovo strumento deflattivo nella regione potrà interessare quest’anno circa 18.000 contesti.
La mediazione tributaria è applicabile a controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie provinciali, emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati dal 2 aprile 2012.

L’accordo di mediazione - Il contribuente ha presentato istanza di mediazione su un avviso di accertamento riguardante il recupero a tassazione di minori costi e il recupero della relativa Iva, proponendo il pagamento integrale dell’Iva contestata, degli interessi e della sanzione amministrativa ridotta nonché il totale riconoscimento in deduzione dal reddito di impresa dei costi recuperati a tassazione.
L’Ufficio Legale della Direzione Provinciale irpina, in base alla documentazione presentata, ha ritenuto che le spese oggetto di contestazione potessero essere parzialmente ammesse in deduzione, ai fini della formazione del reddito di impresa.
L’accordo di mediazione si è concluso con la conferma dell’Iva dovuta in base all’avviso di accertamento, con la rideterminazione del reddito imponibile, ai fini Irpef, addizionali, Irap e contributi INPS, e la riduzione delle sanzioni al 40%.

“La mediazione tributaria - afferma il Direttore Regionale delle Entrate in Campania, Enrico Sangermano - oggetto di un recente convegno in partnership con l’Odcec e gli Industriali di Napoli, consente di definire il rapporto con il Fisco in tempi brevi, al massimo entro 90 giorni, con la possibilità di riduzione delle sanzioni irrogate al 40%, senza il pagamento del contributo unificato, da corrispondere in caso di ricorso in Commissione e senza il rischio di condanna al pagamento delle spese insito nelle controversie presso la giustizia tributaria. Come dimostra l’accordo di Avellino - prosegue Sangermano - l’Agenzia delle Entrate si confronta con il contribuente nella massima collaborazione e senza conflittualità, riflettendo sulle proprie posizioni iniziali e valutando con scrupolo le istanze dei contribuenti.
L’Agenzia - conclude il direttore regionale -  punta molto sul nuovo strumento sia per abbattere il contenzioso presso le commissioni tributarie, sia per affermare un nuovo modo di dialogare con il contribuente, improntato alla ricerca, pur nel rispetto delle norme, di soluzioni condivise”.

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