ASL CASERTA - VALIDITÀ DEI CODICI DI ESENZIONE PER REDDITO

Una circolare della Regione Campania, inviata ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali chiarisce i termini per la richiesta di rinnovo delle esenzioni per reddito, al fine di evitare possibili disagi ai cittadini che ne hanno diritto.

(Caserta, 03.04.2013). Dalla data del 31 marzo di quest’anno, i codici di esenzione ticket per reddito rilasciati nel 2012 cessano di avere validità.

Le persone residenti in Campania, aventi diritto al rinnovo, possono richiedere il rilascio del certificato provvisorio di esenzione presentando la domanda in qualsiasi momento successivo al 31 marzo 2013.

I cittadini titolari dei codici di esenzione E01 (meno di 6 anni di età o più di 65 anni); E03 ed E04 (titolari di assegni sociali o di pensioni minime) che nell’anno 2012 risultavano inseriti nelle liste degli esenti del sistema Tessera Sanitaria e che non hanno subito, nel corso di tale anno, variazioni di reddito, tali da far perdere loro il diritto all’esenzione, non dovranno recarsi agli sportelli dell’ Azienda Sanitaria e non dovranno presentare alcuna ulteriore documentazione, né domanda.

Queste persone, a partire dal primo aprile 2013, potranno verificare dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta la loro posizione di esenzione. Potranno in alternativa conoscere la propria condizione di esenti rivolgendosi agli sportelli URP del distretto di residenza, o collegarsi al portale dell’ASL Caserta raggiungibile tramite l’ 'indirizzo http://www.aslcaserta.it , dove, nell’apposita area dedicata, inseriranno le seguenti informazioni:

- codice fiscale

- ultime 6 cifre del numero di identificazione della sua tessera sanitaria

- data di scadenza tessera sanitaria

Solo se questi cittadini non risultassero inseriti negli elenchi, pur rientrando nelle condizioni specificate e cioè, riconoscimento di esenzione per reddito nel 2012 e condizioni economiche invariate, potranno produrre l’ autocertificazione e richiedere il certificato provvisorio di esenzione.

Per quanto riguarda i soggetti che nel 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito, essi possono presentare nuovamente l’autocertificazione, sempre che abbiano verificato con le modalità già chiarite, la presenza del loro nominativo negli elenchi.

I pazienti che negli anni dal 2010 al 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito e che, a seguito dei controlli effettuati, siano risultati non rientranti nel diritto all’esenzione, possono presentare una nuova autocertificazione attestando che il loro reddito nel 2012 si sia ridotto rispetto a quello dell’anno controllato, in misura tale da consentirgli di rientrare nei limiti stabiliti per il godimento dell’esenzione.

Le persone che rientrano nella categoria per il rilascio del codice E02 (Disoccupati), dovranno presentare un’ autocertificazione secondo uno specifico modello con il quale viene richiesto il rilascio del certificato provvisorio di esenzione.

I cittadini titolari del codice di esenzione E05 (ISEE inferiore ai 10.000 euro), del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti con reddito ISEE inferiore a 22.000 euro non dovranno recarsi agli sportelli per il rinnovo della loro esenzione in quanto il decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012 ha prorogato la validità di tali esenzioni fino al 31.05.2013.

Per i cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario (codice di esenzione E07) il beneficio è valido per tutto il periodo di sussistenza del diritto.

CONVEGNO A CASERTA DEI LIONS AL JOLLY HOTEL

Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 17:00 presso il Jolly Hotel di Caserta si terrà il convegno su legalità e giustizia sul tema "L'efficienza del Tribunale in Terra di Lavoro: esperienze e proposte".
Il Convegno - aperto alle istituzioni, agli operatori del settore ed alla cittadinanza - è volto ad analizzare le problematiche del funzionamento della Giustizia nella nostra Provincia, con riferimento alle emergenze degli organici e delle risorse, e con riguardo agli istituti processuali sovrabbondanti e defatigatori, e quindi a fornire spunti di proposte per il miglioramento del sistema da sottoporre alle autorità istituzionali preposte, al legislatore ed agli organi esecutivi.

Sono programmati i seguenti interventi:

Dott. Giancarlo De Donato

Presidente del Tribunale di S. Maria C.V.

Dott. Corrado Lembo

Procuratore Capo c/o il Tribunale di S. Maria C.V.

Avv. Alessandro Diana

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

Modererà i lavori l’Avv. Alberto Martucci

Segretario del Lions Club Caserta Host


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ha riconosciuto n. 3 crediti formativi per gli avvocati che presenzieranno all'evento.

ECCO COSA SI DICE IN CITTA'

A Santa Maria Capua Vetere finanche un cieco si sarebbe accorto che il mattone non portava da nessuna parte , invece l'occupazione è in ogni caso l'effetto trainante per un buon governo della città.

lunedì 28 maggio 2012

IN CATTEDRA IL NOTAIO ETTORE SARLUCA AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI DIRITTO TRIBUATARIO

LA TASSAZIONE DELLE COMPRAVENDITE  IMMOBILIARI
La tavola rotonda del corso per difensori tributari moderata da Raffale Ceniccola. Il saluto del Presidente Pietro Raucci e del Coordinatore Pasquale  Menditto.

 Si è conclusa, l’altro giorno, presso l’Hotel Vanvitelli ,  la Tavola Rotonda sul tema: “La tassazione delle compravendite immobiliari”,   organizzata nell’ambito del Corso  di specializzazione in diritto tributario per  la formazione l’aggiornamento del difensore tributario.
      Dopo un breve preambolo di Pasquale Menditto, coordinatore del corso, il Presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Caserta,  Pietro Raucci,  ha salutato i relatori e i partecipanti ed ha introdotto l’argomento del corso: “Gli aspetti fiscali nelle compravendite immobiliari”,  ed  ha  fatto, poi,  una panoramica sui prossimi incontri di formazione in programma.
     Ha preso quindi la parola il moderatore Raffaele Ceniccola, Presidente del Comitato Scientifico,  il quale,  prima di addentrarsi nell’argomento previsto per questa giornata, ha  prospettato  agli intervenuti un caso pratico, di grande attualità, quale quello di cui alla Sentenza della Cassazione n.2320/2012, relativamente alla “TIA”, che in molti comuni ha già sostituito la TARSU. La questione, posta innanzi alla Corte Costituzionale, riguardava la natura giuridica della TIA, di tributo ovvero di tariffa ( cioè di contribuzione, corrispettivo di un servizio reso da comune), ai fini della collocazione o meno nella giurisdizione del giudice tributario e dell’applicabilità dell’IVA . L’art. 3 bis del D.L. 203/2005 prevede espressamente la giurisdizione in capo al giudice tributario e, quindi, la natura di tributo della TIA, oltre alla non applicabilità dell’IVA (si tratterebbe, infatti, di doppia imposizione).
      Ciononostante, i giudici della Cassazione hanno rimesso la questione alla legittimità costituzionale, per il ragionevole sospetto che, in effetti, si trattasse di una contribuzione al servizio ricevuto. Con la sentenza 238/2009 la Corte Costituzionale ha sciolto ogni dubbio, inquadrando la TIA nell’ambito dei tributi e, quindi, escludendo l’assoggettamento ad IVA. La Sentenza della Cassazione n.2320/2012, sulla base della sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale, ha confermato la natura di tributo della TIA, la giurisdizione del giudice tributario e la non assoggettabilità all’IVA, per cui si attende il proliferare di contenzioso, per le richieste di rimborso dei contribuenti che, medio tempore, hanno pagato l’IVA sulla TIA.
     Ha preso poi la parola l’altro oratore il notaio Ettore Sarluca il quale ha  trattato gli aspetti fiscali delle compravendite immobiliari ed, in particolare, il discusso tema dell’alternatività tra IVA ed imposta di Registro (le compravendite immobiliari sono sempre e comunque soggette ad imposte ipotecarie e catastali), in relazione all’ambito soggettivo ed all’uso a cui il bene è destinato (persona fisica/ uso abitativo o persona fisica o giuridica/uso strumentale). Tale alternatività è in alcuni casi derogata dal legislatore. E’ il caso della cessione di immobili ad uso strumentale per attività d’impresa che, rientrando nella disciplina di cui all’art. 10, comma 8 ter, del DPR 633/72 , possono nell’ipotesi di opzione per l’imponibilità Iva, essere al contempo assoggettati ad imposta di registro. Sono state trattate, poi, le modifiche apportate dalla L.248/2006 e si è focalizzata l’attenzione sulla cessione di fabbricati da parte delle imprese di costruzione, che sono assoggettate ad IVA, nel caso avvengano entro i 5 anni per le civili abitazioni ovvero entro i 4 per gli immobili ad uso strumentale, ad imposta di registro nel caso in cui la vendita avvenga oltre i termini indicati.
     Il relatore si è, inoltre, soffermato sulla mutata base di calcolo per l’imposta di registro che, per le persone fisiche che acquistano un immobile ad uso abitativo (ivi comprese le relative pertinenze), non è più il valore del bene, ovvero il corrispettivo dichiarato nell’atto notarile, ma, il valore catastale del bene. Lo stesso dicasi per i trasferimenti di diritti parziali (abitazione, godimento, usufrutto). Tale riforma, portando ad inserire negli atti di compravendita il reale valore dell’operazione, ha consentito all’amministrazione finanziaria di avere la disponibilità dei reali valori di mercato degli immobili per aree geografiche, utili riferimenti per le future rivalutazioni delle rendite catastali.
      Vi è stato quindi un ulteriore intervento del Presidente  Ceniccola il quale ha attirato  l’attenzione dei partecipanti sulla questione dell’eventuale litis consorzio necessario tra alienante ed acquirente, nei contenziosi relativi alle compravendite immobiliari e specifica come la Cassazione abbia chiarito che non ci si trovi di fronte ad un litisconsorzio necessario, ma che la sentenza su uno dei due soggetti possa avere degli effetti anche sull’altro ed, in particolare, si può chiedere l’estensione di giudicato di una sentenza favorevole emessa nei confronti della controparte.
     E’ passato poi ad illustrare un altro caso pratico di un atto all’interno del quale vi sia l’enunciazione di un atto precedente, che sarebbe dovuto essere assoggettato ad imposta e non lo è stato. In tal caso si assoggetterà all’imposta l’atto che richiama il precedente (sempre che le parti siano le stesse). Si è  prospettato  il caso delle compravendite che abbiano clausole con patto di riscatto (se l’efficacia della nuova vendita, contraria alla precedente, tra gli stessi soggetti, è ex tunc l’imposta si deve solo per la prima vendita e non anche per la seconda. In nessun caso verrà restituita l’imposta pagata sulla prima vendita di cui, con la seconda, si è ottenuta la risoluzione).
     Ha concluso il notaio Sarluca trattando il tema che  riguarda le agevolazioni, durante le compravendite immobiliari, sulla prima casa e le condizioni che devono sussistere per usufruirne, ovvero la non possidenza di un’altra prima casa (per la quale si sia usufruito dell’agevolazione) e la residenza nel comune dove è situato l’immobile già alla data del rogito o da acquisire entro i 18 mesi dalla stipula (fatta eccezione per alcune categorie, quali forze armate ed emigrati all’estero, per le quali è previsto un esonero). L’eventuale falsa dichiarazione, nell’atto, da parte dell’acquirente non si considera sanata dal successivo spostamento della residenza  in questione.
     Le agevolazioni sono applicabili – ha spiegato l’oratore -  anche sulle nude proprietà ed, in tal caso, la residenza sarà richiesta nel comune (poiché non si ha la disponibilità dell’immobile). Non è ostativa la possidenza di altra nuda proprietà nel comune, a patto che non si sia già usufruito dell’agevolazione. Per usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa, non conta la categoria catastale della stessa, ma l’immobile non deve essere classificato di lusso.

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